AccordoTitolo VIII

Art. 90

Lotta contro il terrorismo

In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro il terrorismo Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo: - nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; - mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale; - attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-90

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Lotta contro il terrorismo (Art. 90 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo