Accordo›Titolo VIII
Art. 90
Lotta contro il terrorismo
In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro il terrorismo
Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:
- nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;
- mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-90