Accordo›Titolo VIII
Art. 85
Cooperazione giuridica e giudiziaria
In vigore dal 31 lug 2004
Cooperazione giuridica e giudiziaria
1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.
2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.
3. La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:
- il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;
- gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell'amministrazione della giustizia civile.
4. La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:
- rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;
- lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale.
5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-85