Accordo›Titolo VIII
Art. 82
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
In vigore dal 31 lug 2004
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.
In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte.
Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-82