AccordoTitolo VIII

Art. 82

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

In vigore dal 31 lug 2004
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-82

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Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto (Art. 82 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo