Accordo›Titolo VIII
Art. 87
Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco
In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco
1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. La cooperazione prevede:
a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;
b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti;
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