AccordoTitolo VIII

Art. 88

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro il razzismo e la xenofobia Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio. Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione. In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-88

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Lotta contro il razzismo e la xenofobia (Art. 88 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo