Accordo›Titolo VIII
Art. 88
Lotta contro il razzismo e la xenofobia
In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro il razzismo e la xenofobia
Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio.
Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.
In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.
Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-88