Accordo›Titolo VIII
Art. 91
Lotta contro la corruzione
In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro la corruzione
1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:
- adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;
- prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.
2. Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-91