AccordoTitolo VIII

Art. 91

Lotta contro la corruzione

In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro la corruzione 1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali: - adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali; - prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione. 2. Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-91

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Lotta contro la corruzione (Art. 91 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo