AccordoTitolo IX

Art. 95

In vigore dal 31 lug 2004
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-95

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Art. 95 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. — Testo vigente | Portale Normativo