Accordo›Titolo IX
Art. 95
In vigore dal 31 lug 2004
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-95