Accordo›Titolo IX
Art. 97
In vigore dal 31 lug 2004
Il Comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-97