Accordo›Titolo IX
Art. 102
In vigore dal 31 lug 2004
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Algeria.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-102