Accordo›Titolo IX
Art. 106
In vigore dal 31 lug 2004
Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l'Algeria, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-106