Accordo›Titolo IX
Art. 107
In vigore dal 31 lug 2004
L'accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data ditale notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-107