Art. 107
AccordoTitolo IX

Art. 107

107 / 172
In vigore dal 31 lug 2004
L'accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data ditale notifica.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-107