Protocollo 1›Titolo IX
Art. 1
In vigore dal 31 lug 2004
PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'ALGERIA
1. I prodotti elencati nell'allegato 1 del presente protocollo, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).
Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.
4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).
Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l'anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-1