Protocollo 1›Titolo IX
Art. 4
In vigore dal 31 lug 2004
1. I vini di uve fresche originari dell'Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l'origine, conformemente al modello dell'allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell' del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).
2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-4