Protocollo 6›Titolo II
Art. 5
Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni
In vigore dal 31 lug 2004
Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità.
2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria.
3. I prodotti originari ottenuti in uno o più Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunità sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunità, dove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle contemplate dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-5