Accordo›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 31 lug 2004
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-4