Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 31 lug 2004
Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-5