Accordo
Art. 1
In vigore dal 31 lug 2004
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea,
in seguito denominati "Stati membri", e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",
da una parte, e
LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria",
dall'altra,
CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Algeria;
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;
DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell'Algeria;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;
DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;
TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti;
- intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
- favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative;
- promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri;
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Storico versioni
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