Protocollo 6Titolo II

Art. 3

Cumulo bilaterale dell'origine

In vigore dal 31 lug 2004
Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all', paragrafo 1. 2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-3-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo