Protocollo 6›Titolo II
Art. 3
Cumulo bilaterale dell'origine
In vigore dal 31 lug 2004
Cumulo bilaterale dell'origine
1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all', paragrafo 1.
2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all', paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-3-2