Protocollo 1›Titolo IX
Art. 3
In vigore dal 31 lug 2004
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:
a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o
b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in Eur nel caso di dazi specifici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-3