Protocollo 6›Titolo II
Art. 2
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 31 lug 2004
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell';
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria:
a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell';
b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-2-2