Art. 2 · Requisiti di carattere generale
Protocollo 6Titolo II

Art. 2

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Requisiti di carattere generale

In vigore dal 31 lug 2004
Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
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