Protocollo 6›Titolo II
Art. 4
Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia
In vigore dal 31 lug 2004
Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia
1. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all', paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all', paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-4-2