Accordo›Titolo IX
Art. 110
In vigore dal 31 lug 2004
1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.
Fatto a Valenza, addì ventidue aprile duemiladue.
Per la Repubblica italiana
Per la Comunità europea
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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