Art. 102
AccordoTitolo IX

Art. 102

102 / 172
In vigore dal 31 lug 2004
Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Algeria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-102