AccordoTitolo IX

Art. 94

In vigore dal 31 lug 2004
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-94

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Art. 94 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. — Testo vigente | Portale Normativo