Accordo›Titolo VIII
Art. 89
Lotta contro la droga e la tossicomania
In vigore dal 31 lug 2004
Lotta contro la droga e la tossicomania
1. La cooperazione intende:
a) rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti.
2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in particolare:
a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;
d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti
4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-89