Accordo›Titolo IX
Art. 96
In vigore dal 31 lug 2004
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-96