Accordo›Titolo VIII
Art. 83
Circolazione delle persone
In vigore dal 31 lug 2004
Circolazione delle persone
Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminerà periodicamente l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-83