Accordo›Titolo VII
Art. 79
In vigore dal 31 lug 2004
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.
Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:
- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, compreso lo sviluppo rurale;
- ammodernamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l'industria;
- accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-79