Accordo
Art. 77
In vigore dal 31 lug 2004
Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.
Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.
Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.
La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:
- traduzioni letterarie;
- conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;
- formazione degli operatori culturali;
- scambi di artisti e di opere d'arte;
- organizzazione di manifestazioni culturali;
- sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;
- cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;
- diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-77