Accordo
Art. 74
In vigore dal 31 lug 2004
1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.
In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:
a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;
b) reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;
c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera, di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;
d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore;
e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
f) migliorare il regime previdenziale e sanitario;
g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;
h) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;
i) promuovere il dialogo socioprofessionale;
j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale;
k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;
l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali;
m) migliorare il sistema di formazione professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-74