Art. 86 · Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
AccordoTitolo VIII

Art. 86

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Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

In vigore dal 31 lug 2004
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata 1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali. Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate. 2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l'efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.
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