Accordo
Art. 9
Istituzioni scolastiche
In vigore dal 24 gen 2004
(Istituzioni scolastiche)
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato.
Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-9