Accordo

Art. 9

Istituzioni scolastiche

In vigore dal 24 gen 2004
(Istituzioni scolastiche) Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-9

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