Accordo
Art. 10
Borse di studio
In vigore dal 24 gen 2004
(Borse di studio)
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.
Esse offriranno altresì borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba.
II numero delle borse di studio e le modalità di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi.
I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-10