Accordo
Art. 13
Radiotelevisione
In vigore dal 24 gen 2004
(Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformità ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-13