Accordo
Art. 16
Realizzazione delle attività
In vigore dal 24 gen 2004
(Realizzazione delle attivita)
Ciascuna Parte agevolerà l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche in conformità al presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-16