Accordo

Art. 14

Cooperazione Scientifica e tecnologica

In vigore dal 24 gen 2004
(Cooperazione Scientifica e tecnologica) Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonché la organizzazione di conferenze e seminari. Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno, anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione Europea disponibili, i seguenti settori: a) formazione scientifica, tecnica e professionale; b) collaborazione tra le Università e le Organizzazioni scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi Paesi; c) nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali; d) gestione integrata delle risorse idriche; e) lotta alla desertificazione; f) diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione tecnologica. Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.
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Cooperazione Scientifica e tecnologica (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo