Accordo
Art. 14
Cooperazione Scientifica e tecnologica
In vigore dal 24 gen 2004
(Cooperazione Scientifica e tecnologica)
Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonché la organizzazione di conferenze e seminari.
Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno, anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione Europea disponibili, i seguenti settori:
a) formazione scientifica, tecnica e professionale;
b) collaborazione tra le Università e le Organizzazioni scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi Paesi;
c) nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
d) gestione integrata delle risorse idriche;
e) lotta alla desertificazione;
f) diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione tecnologica.
Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-14