Accordo
Art. 19
Ratifica
In vigore dal 24 gen 2004
(Ratifica)
Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-19