Accordo
Art. 12
Sport e scambi giovanili
In vigore dal 24 gen 2004
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-12