Accordo

Art. 12

Sport e scambi giovanili

In vigore dal 24 gen 2004
(Sport e scambi giovanili) Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.
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Sport e scambi giovanili (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo