Accordo

Art. 7

Proprietà intellettuale

In vigore dal 24 gen 2004
(Proprietà intellettuale) Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprietà intellettuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Proprietà intellettuale (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo