Accordo
Art. 7
Proprietà intellettuale
In vigore dal 24 gen 2004
(Proprietà intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-7