Accordo
Art. 2
Cultura e Arte
In vigore dal 24 gen 2004
(Cultura e Arte)
Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione.
In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:
a) l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;
b) la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole cinematografiche;
c) lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;
d) la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;
e) la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-2