Accordo
Art. 4
Editoria e stampa
In vigore dal 24 gen 2004
(Editoria e stampa)
Ciascuna delle Parti contraenti favorirà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.
Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-4