Accordo
Art. 3
Istituzioni culturali
In vigore dal 24 gen 2004
(Istituzioni culturali)
Ciascuna delle parti contraenti darà tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, la attività delle istituzioni culturali dell'altra Parte.
Le parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:
a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonché il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.
L'Istituto Italiano di Cultura rappresenterà per la parte italiana la struttura operativa per la realizzazione delle attività di collaborazione culturali fra i due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-3