Accordo

Art. 6

Conservazione del patrimonio culturale

In vigore dal 24 gen 2004
(Conservazione del patrimonio culturale) Le due Parti contraenti promuoveranno: a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonché nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti; b) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici; c) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza delle attività svolte. Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la attuazione delle attività previste dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-6

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