Accordo

Art. 1

Principi Generali

In vigore dal 24 gen 2004
Allegato ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (in seguito denominati: 'Parti contraenti"» desiderosi di rafforzare tra i due Paesi i legami di amicizia, convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: (Principi Generali) Le Parti, in conformità con i principi generali della cooperazione internazionale contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, con le loro legislazioni nazionali e con le obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, promuoveranno e svilupperanno la cooperazione culturale e scientifica sulla base dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.
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Principi Generali (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo