Accordo
Art. 5
Archivi e biblioteche
In vigore dal 24 gen 2004
(Archivi e biblioteche)
Le Parti contraenti favoriranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi dei due Paesi al fine di realizzare lo scambio di esperti, inforrmazioni, pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative.
Esse promuoveranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione tra le biblioteche, da attuarsi tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-5