Accordo
Art. 8
Istruzione
In vigore dal 24 gen 2004
(Istruzione)
Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:
a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, negli istituti di insegnamento superiore, nonché nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre, lettorati e corsi liberi;
b) contatti e visite tra professori, ricercatori e studenti dei due Paesi;
c) scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
d) la ricerca, negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei dei ricercatori dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti, in conformità con la normativa vigente;
e) la frequenza, in conformità agli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.
Le due Parti contraenti s'impegnano ad appoggiare lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso la intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;11#art-a-8