Art. 4 · Editoria e stampa
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Art. 4

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Editoria e stampa

In vigore dal 24 gen 2004
(Editoria e stampa) Ciascuna delle Parti contraenti favorirà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte. Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
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