Protocollo 3›Titolo VIII
Art. 1
In vigore dal 28 gen 2004
PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili
all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
- dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei dazi di base.
2. Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli
trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.
3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del
presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'.
4. Il Consiglio di associazione può decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-1